Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14843 del 28/05/2024 (Rv. 671303-01)
Orario di lavoro - Misurazione - Attività prodromiche e successive alla prestazione lavorativa - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché deve considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva considerato eterodirette ed obbligatorie l'effettuazione del tragitto dall'ingresso alla postazione informatica e ogni altra attività preliminare ai fini del "log in" e del "log out", poiché frutto delle decisioni del datore di lavoro riguardanti la struttura della propria sede, la collocazione della postazione di lavoro ed il percorso per raggiungerla, l'assegnazione di mansioni eseguibili solo tramite postazione telematica, la scelta del tipo di computer, la determinazione della procedura di sua accensione, l'orario esatto di inizio turno dinanzi alla postazione già inizializzata ed avviata all'uso).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14843 del 28/05/2024 (Rv. 671303-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2107