Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23714 del 04/09/2024 (Rv. 672492-02)
Immunita' - sindacati (postcorporativi) - liberta' sindacale - repressione della condotta antisindacale - impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - Dirigenti regionali - Trattamento economico - Fondi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti - Destinazione dei fondi residui non utilizzati a favore dell'area non dirigenziale - Disposizione effettuata in sede di contrattazione integrativa - Antisindacalità della condotta - Sussistenza - Ragioni.
In materia di dirigenza pubblica regionale, costituisce condotta antisindacale ex art. 28 st.lav. la destinazione a favore di personale non dirigente, operata in sede di contrattazione integrativa decentrata del personale dirigente (nella specie, del Friuli Venezia Giulia), dei residui non utilizzati dei fondi riservati per la retribuzione di posizione; anche se è ammissibile che tali residui, in mancanza di diversa previsione, tornino nella disponibilità degli enti e siano quindi destinabili ad altri fini, la destinazione dei fondi non è materia di contrattazione integrativa, la quale interviene al più limitato fine di fissare i criteri per ripartire i fondi stabiliti dalle fonti superiori e non può essere piegata ad avalli o intese su punti ad essa estranei, peraltro rivolti a favore di posizioni lavorative diverse da quelle a cui la stessa si riferisce.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23714 del 04/09/2024 (Rv. 672492-02)