Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23850 del 05/09/2024 (Rv. 672202-01)
Immunita' - sindacati (postcorporativi) - liberta' sindacale - diritto di associazione e di attivita' sindacale - Lavoratore sindacalista - Contestazione dell'autorità e della supremazia del datore di lavoro - Liceità - Diritto di critica delle decisioni aziendali - Limiti - Modalità idonee a ledere l'onore e il decoro dell'impresa o di suoi dirigenti - Sanzionabilità in via disciplinare - Ammissibilità.
Il rappresentante sindacale, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trova su un piano paritetico con il datore di lavoro, in quanto l'attività sindacale, tutelata dall'art. 39 Cost. e diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori contrapposti a quelli del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo; ciononostante, l'esercizio da parte del lavoratore sindacalista del diritto di critica, anche aspra, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., non si sottrae ai limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza di tutela della persona umana assicurata dall'art. 2 della Cost., sicché, qualora tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento assume rilevanza disciplinare.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23850 del 05/09/2024 (Rv. 672202-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094