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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2025 (Rv. 673570-01)

Contratto collettivo - interpretazione - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari - Procedimento disciplinare - Art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19 luglio 2018 - Interpretazione - Termine per la conclusione del procedimento - Computo - Ricomprensione del termine per le difese del lavoratore - Necessità - Dilazionabilità del termine - Ragioni - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare, l'art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19/07/2018 va interpretato nel senso che il termine complessivo di sedici giorni dalla contestazione disciplinare, assegnato al datore di lavoro per concludere il procedimento e adottare il licenziamento, va calcolato tenendo conto del precedente termine previsto per le deduzioni difensive del lavoratore, necessariamente dilatorio, di otto giorni dalla medesima contestazione, sicché se il datore di lavoro accorda un termine superiore di otto giorni per le difese del dipendente, su sua richiesta o per ragioni organizzative, come nella specie per la chiusura estiva, il predetto termine complessivo è dato dal maggior lasso temporale concesso per tali difese, cui va ad aggiungersi l'ulteriore termine di otto giorni previsto per la parte datoriale.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2025 (Rv. 673570-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119