Cause di lavoro in appello - In base alla tariffa approvata con D.M. 31 ottobre 1985, gli onorari di avvocato, in relazione all'attività professionale prestata nel giudizio di appello svoltosi, secondo il rito del lavoro, innanzi al Tribunale, vanno determinati in base alla Tabella A-III, riguardante le cause innanzi al Tribunale, e non già in base alla Tabella A-V, concernente le cause innanzi alla Corte di Appello, non essendo consentito, nel silenzio della citata tariffa, applicare a un giudizio svoltosi avanti al Tribunale, sia pure in grado di appello col rito del lavoro, gli onorari stabiliti per le cause avanti ad altro organo giurisdizionale di secondo grado. Corte di Cassazione, Sez. L, n. 6275 del 22 novembre 1988