Dequalificazione professionale - Natura non patrimoniale del danno
Lavoro - Dequalificazione professionale - Natura non patrimoniale del danno
Lavoro - Dequalificazione professionale - Natura non patrimoniale del danno (Corte Suprema di Cassazione, Sentenza n. 10157 del 26 maggio 2004)
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato 1'8 settembre 1998 G. M. conveniva in giudizio avanti al Pretore di Milano la soc. Autogrill s.p.a. ed esponeva:
che fino all'ottobre 1991 era stato direttore del negozio M. D. di Milano con qualifica di Quadro A;
che il 28 ottobre di quell'anno la società, adducendo una inesistente incompatibilità ambientale derivante da un procedimento disciplinare in corso, lo aveva trasferito al più piccolo esercizio (omissis) di via Manzoni, con mansioni inferiori a quelle precedentemente svolte;
che aveva impugnato in sede giudiziaria sia il provvedimento disciplinare che il trasferimento, e che tali atti erano stati dichiarati illegittimi con sentenza passata in giudicato (sentenza del Tribunale di Milano n. 5638 del 1995 confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3207 del 1998);
che per le particolari condizioni di disagio in cui era stato costretto dalla società, si era dimesso il 1 ottobre 1993 con effetto dal 31 dicembre successivo;
che la situazione venutasi a creare a seguito dell'ingiusta dequalificazione aveva avuto pesanti ripercussioni sulla sua salute (ipertensione, gastrite, colite, depressione).
Tutto ciò premesso il M. chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti.
La società si costituiva e si opponeva alla domanda.
Il Pretore, disposta una consulenza tecnica medico legale, con sentenza n. 1685 del 1999 respingeva il ricorso.
L'appello proposto dal lavoratore veniva respinto dal Tribunale di Milano con sentenza depositata il 16 settembre 2000.
In motivazione i1 Tribunale osservava che la consulenza tecnica disposta dal Pretore era stata depositata in ritardo ma che tale ritardo non aveva comportato alcuna nullità della sentenza di primo grado, in quanto la CTU non era un atto di parte, ma uno strumento di ausilio per il giudice; né il ritardo aveva altrimenti inciso sui diritti di difesa, avendo il Pretore differito l'udienza di discussione proprio per garantire al ricorrente la possibilità di esaminare 1a relazione peritale e di controdedurre.
Rilevava altresì che dalla relazione del CTU, ampiamente motivata, non risultava che il M. avesse subito alcun danno biologico permanente, peraltro non comprovato da alcuna certificazione medica, né avesse subito alcun danno biologico temporaneo, essendosi il lavoratore assentato per soli 18 giorni per malattie che non potevano essere messe in relazione con la lamentata dequalificazione.
Quanto all'asserito danno alla professionalità ed alla asserita perdita di chances, il Tribunale riteneva che il M. non avesse provato di aver subito un pregiudizio patrimoniale dal trasferimento, non avendo dimostrato di aver ricercato inutilmente dopo le dimissioni, un posto di lavoro adeguato alla sua professionalità e di non averlo trovato a causa della perdita di immagine.
Per la cassazione di tale sentenza G. M. ha proposto ricorso con tre motivi. La soc. (omissis) s.p.a. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 424, 154 e 159 c.p.c., il ricorrente sostiene che il deposito della relazione peritale dopo la scadenza del termine fissato dal Pretore, e non prorogato, comporta la nullità della CTU, che si estende inevitabilmente anche alla sentenza che ne abbia tenuto conto. Rileva che, a seguito della eccezione tempestivamente sollevata alla prima udienza successiva alla scadenza del termine, il Pretore avrebbe dovuto dichiarare la nullità della perizia e avrebbe dovuto disporne il rinnovo.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2103 cod.civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha escluso ogni voce di danno senza alcuna adeguata motivazione; in particolare osserva che a seguito della dequalificazione professionale al dipendente andava certamente riconosciuto sia il danno alla professionalità in senso soggettivo, avendo l'illegittimo trasferimento leso il suo diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro, sia il danno alla professionalità in senso oggettivo, per la minore dimensione e la minore importanza dell'unità produttiva di destinazione rispetto a quelle dell'unità di provenienza e per l'irrimediabile impoverimento del patrimonio professionale conseguente. Lamenta altresì il mancato riconoscimento del danno all'immagine ed alla dignità del lavoratore, per le modalità gravemente umilianti del trasferimento e per la perdita di autostima ed eterostima, nonchè il danno conseguente alla perdita di chances professionali, sia nell'ambito della società, atteso che la direzione del negozio (omissis) lo avrebbe proiettato ai vertici dell'azienda, sia sul mercato del lavoro, attesa l'età ormai non più giovane del dirigente e la perdita di immagine nell'ambiente professionale.
Con il terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha escluso il risarcimento del danno biologico senza alcuna congrua motivazione ed ignorando i rilievi critici mossi dall'appellante alla consulenza tecnica d'ufficio anche a mezzo di una consulenza tecnica di parte.
In controricorso la società ha eccepito la inammissibilità del ricorso sia perché notificato a società inesistente (la Finanziaria (omissis) s.p.a. con sede a Napoli, incorporata dalla (omissis) s.p.a. con sede in Novara con atto del 27 giugno 1997), sia perché l'impugnazione era stata notificata in Napoli alla inesistente Finanziaria (omissis) e quindi consegnata a persone che non avevano alcun riferimento con la (omissis) s.p.a., effettiva parte nel processo.
Dette eccezioni, che vanno esaminate con precedenza per il loro carattere pregiudiziale, sono infondate.
Questa Corte ha di recente affermato che 1a citazione in giudizio di una società incorporata in altra è nulla ai sensi degli artt. 163 terzo comma n. 2 e 164 c.p.c. per inesistenza della parte convenuta, poiché tale società, a seguito della fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504 bis cod.civ. si estingue e la società incorporante ne assume i diritti e gli obblighi; tuttavia, ha soggiunto la Corte, la nullità resta sanata a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, atteso che la "vocativo in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti. è pur sempre succeduto un altro soggetto, non può considerarsi affetta da un vizio più grave di quello cui è affetta la "vocatio" addirittura mancante della indicazione della parte processuale convenuta, che è comunque sanabile con la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto (Cass. N. 5716 del 2003; in senso conforme Cass. N. 1918 del 2000, Cass. N. 7254 del 1999, Cass. N. 3967 del 1999).
A non diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne la dedotta irregolarità della notifica, perché effettuata a mani di persona non riferibile alla società incorporante, atteso che anche in questo caso la dedotta irregolarità comporta non già l'inesistenza, bensì la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione in giudizio della parte (art. 160 e 156 comma 3 c.p.c.)( cfr. Cass. N. 1184 del 2001).
Passando all'esame dei motivi del ricorso, devono essere disattese le censure proposte con il primo motivo. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel rito del lavoro l'inosservanza da parte del consulente tecnico d'ufficio del termine assegnatogli dal giudice per la presentazione della relazione scritta (termine definito dalla norma non già "perentorio" bensì "non prorogabile") non comporta alcuna nullità, quando il deposito avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'art. 424 c.p.c., e comunque senza pregiudizio del diritto di difesa (Cass. N. 3747 dei 1995, nello stesso senso Cass. N. 3647 del 1989). Nella specie, come ha rilevato il Tribunale, non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa comportante nullità degli atti, atteso che il Pretore ha differito l'udienza di discussione proprio al fine di consentire alle parti di esaminare la relazione peritale depositata in ritardo e dedurre in merito.
I restanti due motivi, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono fondati solo in parte.
E' pacifico tra le parti che il trasferimento del M. dall'esercizio (omissis) al meno prestigioso e più piccolo (omissis) di via Manzoni è stato dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 2103 cod.civ. con sentenza passata in giudicato. Nel presente giudizio si discute quindi solo dei danni che il M. afferma di aver subito in conseguenza di tale illecito.
Questa Corte ha più volte affermato che l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro in precedenza attribuitogli e la sua assegnazione a mansioni diverse e di minor qualificazione rispetto a quelle anteriori, se disposto per esigenze estranee ad aspetti tecnici ed organizzativi o ricollegabili alle prestazioni e qualità professionali del dipendente, non solo viola lo specifico divieto dell'art. 2103 cod.civ., ma si traduce in lesione di un diritto fondamentale del lavoratore avente ad oggetto la libera esplicazione garantita dagli artt. 1 e 2 della Costituzione della sua personalità anche nel luogo del lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento, per la cui determinazione e liquidazione da parte del giudice, può trovare applicazione il criterio equitativo ex art. 1226 cod.civ. (Cass. N. 13299 del 1992, Cass. N. 11727 del 1999).
Alla stregua della suesposta giurisprudenza, pienamente condivisa dal Collegio, spetta certamente al M., in relazione all'accertato demansionamento professionale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Le voci di danno prospettate dal M., quali risultano dalle conclusioni riportate nella sentenza del Tribunale di Milano, si riferiscono al danno da dequalificazione professionale (nel quale possono essere ricompresi come specifici aspetti sia la perdita di chances che il danno all'immagine) ed al danno biologico. Entrambe queste voci vanno ricondotte al cal. danno non patrimoniale.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, infatti, in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.civ., il danno non patrimoniale è comprensivo del danno biologico (inteso come lesione dell'integrità psico fisica della persona secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale (tradizionalmente inteso come sofferenza psichica e patema d'animo sopportati dal soggetto passivo dell'illecito) e della lesione di interessi costituzionalmente protetti; infatti, secondo tale giurisprudenza, nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione, che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso una valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185 c.p.; unica possibile forma di liquidazione del danno privo delle caratteristiche della patrimonialità, ha ulteriormente precisato la Corte, è quella equitativa, sicchè la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di danaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di una pregiudizio non economico (cfr, Cass. N. 8827 del 2003, Cass. N. 8828 del 2003).
Questi principi, affermati dalla Corte in tema di responsabilità extracontrattuale possono essere agevolmente applicati anche in tema di inadempimento contrattuale, per la liquidazione dei danni conseguenti alla accertata responsabilità contrattuale del datore di lavoro.
Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie non sono fondate le censure che i1 ricorrente, con il terzo motivo, muove alla sentenza impugnata per il mancato riconoscimento del danno biologico. Il Tribunale di Milano, infatti, ha negato al lavoratore il risarcimento chiesto a tale titolo sulla base delle conclusioni della relazione del CTU nominato in primo grado che, per quanto riguarda il danno biologico permanente, ha escluso nel periziato la presenza di lesioni permanenti della integrità psicofisica direttamente riconducibili al lamentato demansionamento, mentre, per quanto riguarda il danno biologico temporaneo, ha rilevato che i 18 giorni di malattia documentati nel periodo 1991/1993 riguardavano infermità che nulla avevano a che fare con il trasferimento. il Tribunale, che non ha mancato di rilevare anche la mancata produzione da parte dell'appellante di idonea documentazione medica risalente all'epoca dei fatti, con riferimento ai danni permanenti ha ritenuto dunque non provato l'evento danno, mentre con riguardo al danno biologico temporaneo ha ritenuto che le malattie riscontrate all'appellante non erano in rapporto di derivazione causale con l'inadempimento del datore di lavoro.
Queste valutazioni del Tribunale costituiscono apprezzamenti di fatto che, per essere congruamente motivati, si sottraggono ad ogni censura in sede di legittimità. E' noto infatti che questa Corte, da un lato, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il giudice di appello, il quale intenda aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato dal Pretore, non ha l'obbligo di precisare in modo specifico le ragioni di tale adesione, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso; dall'altro ha ritenuto che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. tra le tante S.U. n. 13045 del 1997, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. n. 12422 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001).
Sono invece fondate le censure proposte con il secondo motivo di ricorso in ordine al mancato apprezzamento da parte del Tribunale del danno da dequalificazione professionale.
Come si è già rilevato in precedenza tale danno attiene, alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall'art. 2 della Costituzione, avente ad oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettategli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale,la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell'ambiente di lavoro ed in quello socio familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello.
Orbene, secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione di siffatto pregiudizio, per sua natura privo delle caratteristiche della patrimonialità, non può che essere effettuata dal giudice che alla stregua di un parametro equitativo, essendo difficilmente utilizzabili parametri economici o reddituali (Cass. N. 8827 del 2003).
A questi principi non si è attenuto il Tribunale di Milano, avendo quel giudice negato il ricorso al criterio equitativo e preteso dal danneggiato la prova specifica della diminuzione patrimoniale sofferta. Sotto questo profilo le censure del ricorrente si mostrano fondate e devono essere accolte.
In definitiva deve essere accolto il secondo motivo di ricorso nei termini sopra evidenziati, mentre vanno respinti il primo ed il terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino.