ricorso in materia d'aggiudicazione
Appalti pubblici - ricorso in materia d'aggiudicazione - DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010, n. 53 - Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici
Appalti pubblici - ricorso in materia d'aggiudicazione - DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010 , n. 53 - Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010 , n. 53
Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. (10G0074)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, concernente codice dei contratti pubblici relativi, a
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento
dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione
degli appalti pubblici;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», ed in particolare
gli articoli 1, 2 e 44;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Termine dilatorio per la stipulazione del contratto (articolo 44,
comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e
2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter,
lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
di seguito denominato: «decreto legislativo n. 163 del 2006», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «articolo 109, decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo
44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e
2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter,
lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE»;
b) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo:
«L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non e' consentita
durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo
di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del
contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui
la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara,
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti comunitari.»;
c) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
«10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.
10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei
seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si
indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente
codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con
decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui
all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60.
10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva
con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare
alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a
condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento
cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza
cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se
successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa
quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si
dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2-quater,
primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del
merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di
merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti,
da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della
domanda cautelare.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100
S.O.
- La direttiva 2007/66/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
20 dicembre 2007, n. L 335.
- Gli articoli 1, 2 e 44 della legge 7 luglio 2009, n.
88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14
luglio 2009 S.O. n. 110/L, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Art. 44 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'art. 1, uno o piu' decreti legislativi
volti a recepire la direttiva 2007/66/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che
modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi e'
acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decorsi
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dal comma 1, possono essere
emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto
delle medesime procedure di cui al citato comma 1.
3. Ai fini della delega di cui al presente articolo,
per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli
articoli 32 e 207 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il
diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o
principi di evidenza pubblica nell'affidamento di contratti
relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto
dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art.
2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni
elencate nel presente articolo e comunque a quanto
necessario per rendere il quadro normativo vigente in tema
di tutela giurisdizionale conforme alle direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva
2007/66/CE, previa verifica della coerenza con tali
direttive degli istituti processuali gia' vigenti e gia'
adeguati, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria
e nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi istituti nel
vigente sistema processuale, nel rispetto del diritto di
difesa e dei principi di effettivita' della tutela
giurisdizionale e di ragionevole durata del processo;
b) assicurare un quadro processuale omogeneo per
tutti i contratti contemplati dal citato codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ancorche' non
rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario
delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate
dalla direttiva 2007/66/CE;
c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema
processuale, prevedendo le abrogazioni necessarie;
d) recepire integralmente l'art. 1, paragrafo 4,
della direttiva 89/665/CEE e l'art. 1, paragrafo 4, della
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione
appaltante, tempestivamente informata dell'imminente
proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una
indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci
valutando se intervenire o meno in autotutela;
e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b),
della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-bis e 2-ter,
lettera b), della direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE, fissando un termine dilatorio
per la stipula del contratto e prevedendo termini e mezzi
certi per la comunicazione a tutti gli interessati del
provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti
adottati in corso di procedura;
f) recepire l'art. 2, paragrafo 6, e l'art.
2-quater della direttiva 89/665/CEE, nonche' l'art. 2,
paragrafo 1, ultimo capoverso, e l'art. 2-quater della
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, prevedendo:
1) che i provvedimenti delle procedure di
affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a
trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro un termine
non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione;
2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le
esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono
essere contestati con l'impugnazione dell'aggiudicazione
definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure di
affidamento sono impugnati con l'aggiudicazione definitiva,
fatta comunque salva l'eventuale riunione dei procedimenti;
3) che il rito processuale davanti al giudice
amministrativo si svolge con la massima celerita' e
immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della
prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti
termini di deposito del ricorso, costituzione delle altre
parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;
4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e
provvedimenti del giudice hanno forma sintetica;
5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima
procedura di affidamento sono concentrati nel medesimo
giudizio ovvero riuniti, se cio' non ostacoli le esigenze
di celere definizione;
g) recepire l'art. 2, paragrafi 3 e 4, della
direttiva 89/665/CEE e l'art. 2, paragrafi 3 e 3-bis, della
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione
del contratto in caso di proposizione di ricorso
giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione
definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare e
rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:
1) la competenza, sia territoriale che per materia,
e' inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni altra
questione;
2) la preclusione alla stipulazione del contratto
opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare
definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo
della sentenza di primo grado, in udienza o entro i
successivi sette giorni, se la causa puo' essere decisa nel
merito nella camera di consiglio fissata per l'esame della
domanda cautelare;
3) il termine per l'impugnazione del provvedimento
cautelare e' di quindici giorni dalla sua comunicazione o
dall'eventuale notifica, se anteriore;
h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-quinquies,
2-sexies e 3-bis della direttiva 89/665/CEE e gli articoli
2, paragrafo 6, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e di
merito, con i seguenti criteri:
1) prevedere la privazione di effetti del contratto
nei casi di cui all'art. 2-quinquies, paragrafo 1, lettere
a) e b), della direttiva 89/665/CEE e all'art. 2-quinquies,
paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 92/13/CEE,
con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al
giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione
del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi
concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata
alle prestazioni da eseguire;
2) nel caso di cui all'art. 2-sexies, paragrafo 1,
della direttiva 89/665/CEE e all'art. 2-sexies, paragrafo
1, della direttiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che
annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del
bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti,
tra privazione di effetti del contratto e relativa
decorrenza, e sanzioni alternative;
3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e 2),
lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta,
in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei
casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e
relativa decorrenza, ovvero risarcimento per equivalente
del danno subito e comprovato;
4) disciplinare le sanzioni alternative fissando i
limiti minimi e massimi delle stesse;
i) recepire l'art. 2-septies della direttiva
89/665/CEE e l'art. 2-septies della direttiva 92/13/CEE,
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo i
termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere a)
e b), dei citati articoli 2-septies, e il termine di trenta
giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei citati articoli
2-septies;
l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva
89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE,
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, individuando il
Ministero competente e il procedimento;
m) dettare disposizioni razionalizzatrici
dell'arbitrato, secondo i seguenti criteri:
1) incentivare l'accordo bonario;
2) prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio
alternativo al giudizio civile;
3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino
fin dal bando o avviso di indizione della gara se il
contratto conterra' o meno la clausola arbitrale, proibendo
contestualmente il ricorso al negozio compromissorio
successivamente alla stipula del contratto;
4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di
impugnazione del lodo arbitrale.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 20, comma
8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei
limiti temporali ivi previsti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti dall'attuazione del presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento). (artt.
16, 17, 19, R.D. n. 2440/1923; art. 109, D.P.R. n.
554/1999; art. 44; comma 3, lettere b) ed e), legge n.
88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva
89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). -
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente
codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformita' ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno
dei sistemi previsti dal presente codice per
l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore
offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente
codice. Al termine della procedura e' dichiarata
l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior
offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica
dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12,
comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e'
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e
fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il
termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto
nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine
fissato, ovvero il controllo di cui all'art. 12, comma 3,
non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario
puo', mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di
lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via di
urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e' dato
avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e'
dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione.
L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non e'
consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10
e durante il periodo di sospensione obbligatoria del
termine per la stipulazione del contratto previsto dal
comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa
vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara,
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un
grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.
10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell'art. 79.
10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con
cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto
del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa
una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste
impugnazioni risultano gia' respinte con decisione
definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro
di cui all'art. 59 e in caso di appalti specifici basati su
un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 60.
10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto
non puo' essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell'art. 245, comma 2-quater, primo periodo, o fissa
con ordinanza la data di discussione del merito senza
concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito
l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle
parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato
esame della domanda cautelare.
11. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo
dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle
condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto e' stipulato mediante atto pubblico
notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice,
ovvero mediante scrittura privata, nonche' in forma
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante.».
Art. 2
Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (articolo 44, comma 3,
lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater,
2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva
89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1,
lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE)
1. L'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' cosi'
modificato:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «articolo 24, comma 10, legge n. 62/2005»
sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e),
legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1,
lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis,
2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino,
direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;
b) al comma 5 la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
«a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che
hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto
impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare
dette impugnazioni, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o
la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora
respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;»;
c) nel comma 5, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
«b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con
l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma.»;
d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero
mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo e' espressamente
autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di
posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in
sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o
notificazione, dell'avvenuta spedizione e' data contestualmente
notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non
certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta
elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La
comunicazione e' accompagnata dal provvedimento e dalla relativa
motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera
c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere puo' essere
assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis),
mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5,
lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al
provvedimento di aggiudicazione definitiva, se gia' inviata. La
comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della
stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente,
spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva
l'oggettiva impossibilita' di rispettare tale contestualita' a causa
dell'elevato numero di destinatari, della difficolta' di reperimento
degli indirizzi, dell'impossibilita' di recapito della posta
elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento
oggettivo e comprovato.
5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b),
indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la
stipulazione del contratto.
5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti
dall'articolo 13, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono
adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del
presente articolo e' consentito entro dieci giorni dall'invio della
comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed
estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e
provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o
differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 13. Le
comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali
l'accesso e' vietato o differito, e indicano l'ufficio presso cui
l'accesso puo' essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che
l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio e'
aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.
5-quinquies. Il bando o l'avviso con cui si indice la gara o
l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato
o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della
candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni;
il bando o l'avviso possono altresi' obbligare il candidato o
concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero
di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 79 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 79 (Informazioni circa i mancati inviti, le
esclusioni e le aggiudicazioni). (art. 41, direttiva
2004/18; articoli 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20,
legge n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, decreto
legislativo n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2, decreto
legislativo n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, decreto
legislativo n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 24, comma 10,
legge n. 62/2005; art. 44, comma 3, lett. b) ed e), legge
n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo
1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e
articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera
a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE). - 1. Le stazioni appaltanti
informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle
decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo
quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione
in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i
motivi della decisione di non concludere un accordo quadro,
ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale e' stata
indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero
di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto
della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto
della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'art. 68,
commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o
della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i
servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti
funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta
selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta
selezionata e il nome dell'offerente cui e' stato
aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma
2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici
giorni dalla ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono
motivatamente omettere talune informazioni relative
all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di
accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di
acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati o
dell'operatore economico cui e' stato aggiudicato il
contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale
concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o
offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione
avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare
dette impugnazioni, nonche' a coloro che hanno impugnato il
bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non
siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale
definitiva;
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti
esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni dall'esclusione;
b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non
aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo
quadro;
b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto
con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui
alla lettera a) del presente comma.
5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte
per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante notificazione o mediante posta
elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo
di quest'ultimo mezzo e' espressamente autorizzato dal
concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta
elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in
sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo
posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione e' data
contestualmente notizia al destinatario mediante fax o
posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax
ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede
di candidatura o di offerta. La comunicazione e'
accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione
contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera
c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere puo'
essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b),
e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso
di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla
motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione
definitiva, se gia' inviata. La comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione,
e la notizia della spedizione sono, rispettivamente,
spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i
destinatari, salva l'oggettiva impossibilita' di rispettare
tale contestualita' a causa dell'elevato numero di
destinatari, della difficolta' di reperimento degli
indirizzi, dell'impossibilita' di recapito della posta
elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro
impedimento oggettivo e comprovato.
5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a)
e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio
per la stipulazione del contratto.
5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso
previsti dall'art. 13, l'accesso agli atti del procedimento
in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di
comunicazione ai sensi del presente articolo e' consentito
entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei
provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di
copia. Non occorre istanza scritta di accesso e
provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di
esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi
dell'art. 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano
se ci sono atti per i quali l'accesso e' vietato o
differito, e indicano l'ufficio presso cui l'accesso puo'
essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che
l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui
l'ufficio e' aperto al pubblico o il relativo personale
presta servizio.
5-quinquies. Il bando o l'avviso con cui si indice la
gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano
l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto
di presentazione della candidatura o dell'offerta, il
domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l'avviso
possono altresi' obbligare il candidato o concorrente a
indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di
fax al fine dell'invio delle comunicazioni.».
Art. 3
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (articolo 44, comma
1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis, direttiva
89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e'
inserito il seguente:
«Art. 79-bis (Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis,
direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE). - 1. L'avviso volontario per
la trasparenza preventiva il cui formato e' stabilito, per i
contratti di rilevanza comunitaria, dalla Commissione europea secondo
la procedura di consultazione di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2,
della direttiva 89/665/CE e di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2,
della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dell'oggetto del contratto;
c) motivazione della decisione della stazione appaltante di
affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di
gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti
di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;
d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del
quale e' avvenuta l'aggiudicazione definitiva;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla
stazione appaltante.».
Art. 4
Misure di incentivazione dell'accordo bonario
(articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1, legge n. 88/2009)
1. All'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3,
lettera m), n. 1), legge n. 88/2009»;
b) al comma 5 le parole: «apposizione dell'ultima delle riserve
di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione
della commissione»;
c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della
commissione ed e' nominato, in ogni caso, tra i magistrati
amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i
componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque
anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea
in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini
professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241,
comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.»;
d) al comma 10, le parole: «del 50%» sono sostituite dalle
seguenti: «di un terzo»;
e) il comma 16 e' sostituito dal seguente: « 16. Possono essere
aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del
tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della
proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonche' in caso di
inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 240 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 240 (Accordo bonario). (art. 81, direttiva
2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis, legge n.
109/1994; art. 149, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999; art. 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n.
88/2009). - 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II
affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento
dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti
volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati
dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve
iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere
reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia' esaminate,
raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione
al responsabile del procedimento delle riserve di cui al
comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile la
propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta
l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o
superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del
procedimento promuove la costituzione di apposita
commissione, affinche' formuli, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla
costituzione della commissione, proposta motivata di
accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del
procedimento promuove la costituzione della commissione,
indipendentemente dall'importo economico delle riserve
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In
tale ipotesi la proposta motivata della commissione e'
formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.
7. La promozione della costituzione della commissione
ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla
comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3,
da parte del responsabile del procedimento al soggetto che
ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente
della commissione, con contestuale indicazione del
componente di propria competenza.
8. La commissione e' formata da tre componenti aventi
competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione
ai sensi dell'art. 51 codice di procedura civile o una
incompatibilita' ai sensi dell'art. 241, comma 6, nominati,
rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno
dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di
comune accordo, dai componenti gia' nominati,
contestualmente all'accettazione congiunta del relativo
incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile
del procedimento designa il componente di propria
competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica
amministrazione in caso di carenza dell'organico.
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci
giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente
provvede, su istanza della parte piu' diligente, il
presidente del tribunale del luogo dove e' stato stipulato
il contratto.
9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di
presidente della commissione ed e' nominato, in ogni caso,
tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli
avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano
svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni,
ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di
laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai
rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti
richiesti dall'art. 241, comma 5, per la nomina a
presidente del collegio arbitrale.
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai
commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i
singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro
della commissione sono determinati dalle amministrazioni e
dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo
dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al
D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese
documentate.
11. Le parti hanno facolta' di conferire alla
commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,
perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario
risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano
il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di
conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento
delle decisioni, la facolta' di acquisire eventuali pareri
necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni
dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione
al responsabile del procedimento, il soggetto che ha
formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi
ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e
acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o
ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non
provveda alla nomina del componente di sua scelta nel
termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile
del procedimento, la proposta di accordo bonario e'
formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la
nomina del componente della commissione. Si applica il
comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della
commissione da parte del responsabile del procedimento e'
facoltativa e il responsabile del procedimento puo' essere
componente della commissione medesima. La costituzione
della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del
procedimento, indipendentemente dall'importo economico
delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte
dello stesso del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si
applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa
la costituzione della commissione, la proposta di accordo
bonario e' formulata dal responsabile del procedimento, ai
sensi del comma 13. Si applica il comma 12.
15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma
13 non siano rispettati a causa di ritardi negli
adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della
commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare,
sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde
qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10.
16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo
bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da
parte dei soggetti di cui al comma 12, nonche' in caso di
inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma
13.
17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto
verbale a cura del responsabile del procedimento,
sottoscritto dalle parti.
18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di
cui al comma 17 hanno natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non
sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'art. 141
senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il
certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto
che ha iscritto le riserve puo' notificare al responsabile
del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di
accordo bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano,
in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi
a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonche' ai
contratti di lavori, servizi, forniture nei settori
speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore
del contratto, verbalizzate nei documenti contabili,
l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci
per cento dell'importo originariamente stipulato. Le
competenze del direttore dei lavori spettano al direttore
dell'esecuzione del contratto.».
Art. 5
Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato (articolo 44,
comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, legge n. 88/2009)
1. All'articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le
seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5),
legge n. 88/2009»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con
cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito,
se il contratto conterra', o meno, la clausola compromissoria.
L'aggiudicatario puo' ricusare la clausola compromissoria, che in
tale caso non e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione
appaltante entro venti giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.»;
c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro
che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro
di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal
presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio
della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del
difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio
effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita'
del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di
procedura civile»;
d) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
anche ai sensi dell'articolo 240»;
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione
e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per
i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo
va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma
pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto
importo e' direttamente versato all'Autorita'.»;
f) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'articolo 825 del
codice di procedura civile e' preceduto dal suo deposito presso la
camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo
presso la camera arbitrale e' effettuato, a cura del collegio
arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per
il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale
e' restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli
adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.»;
g) il comma 11 e' abrogato;
h) al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio
arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza
il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i
criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto
decreto.»;
2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Il compenso
per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il
segretario, non puo' comunque superare l'importo di 100 mila euro, da
rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.»;
3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ordinanza di
liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche' del
compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo
per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura
civile.»;
i) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del
codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie
parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in
proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello
dell'accoglimento.»;
l) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario
nominato dal collegio arbitrale e' liquidato, dallo stesso collegio,
ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi
previste.»;
m) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita',
anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della
controversia. L'impugnazione e' proposta nel termine di novanta
giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il
decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo
presso la Camera arbitrale.
15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello puo' sospendere, con
ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi.
Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando
sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta
dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in condizione
di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni,
ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di
consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni
dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma
dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene
indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi
con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in
una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede
ai sensi dei periodi precedenti.».
2. All'articolo 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le
seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n.
88/2009)»;
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo.»;
c) al comma 7 le parole: «nomina il segretario» sono sostituite
dalle seguenti: «nomina, se necessario, il segretario»;
d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con
i criteri di cui all'articolo 241, comma 13».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 241 e 243 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 241(Arbitrato). (art. 81, direttiva 2004/18; art.
72, direttiva 2004/17; art. 32, legge n. 109/1994; articoli
150 - 151, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; D.M. n.
398/2000; art. 12, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5,
commi 16-sexies e 16-septies, D.L. n. 35/2005, convertito
nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n.
266/2005; art. 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5),
legge n. 88/2009). - 1. Le controversie su diritti
soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di
progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto
dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri.
1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o
nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure
senza bando, nell'invito, se il contratto conterra', o
meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario puo'
ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non
e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione
appaltante entro venti giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il
compromesso.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal
presente codice.
3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o
nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di
propria competenza tra soggetti di particolare esperienza
nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si
riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle
parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra
soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto
del contratto cui l'arbitrato si riferisce , muniti di
precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro
che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni
di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali
disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle
ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca
adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente
pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata
in violazione del presente articolo determina la nullita'
del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 3, del
codice di procedura civile.
6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri
previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile, non
possono essere nominati arbitri coloro che abbiano
compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero
diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le
forniture cui si riferiscono le controversie, ne' coloro
che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere
sull'oggetto delle controversie stesse , anche ai sensi
dell'art. 240.
7. Presso l'Autorita' e' istituita la camera arbitrale
per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, disciplinata dall'art. 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice
sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice
di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte
le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima
sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito
presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro
quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a
cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari
all'uno per mille del valore della relativa controversia.
Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'.
10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'art.
825 del codice di procedura civile e' preceduto dal suo
deposito presso la camera arbitrale per i contratti
pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale
e' effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti
originali quante sono le parti, oltre a uno per il
fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo
originale e' restituito, con attestazione dell'avvenuto
deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 825 del
codice di procedura civile.
11. (Abrogato).
12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo
ovvero con separata ordinanza il valore della controversia
e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000,
n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. I
compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata
al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono
comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati
alla particolare complessita' delle questioni trattate,
alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo
lavoro svolto.
Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo
dell'eventuale compenso per il segretario, non puo'
comunque superare l'importo di 100 mila euro, da
rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
L'art. 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto
disciplinato ai sensi del presente comma.
L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese
arbitrali, nonche' del compenso e delle spese per la
consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di
cui all'art. 633 del codice di procedura civile.
12-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo
comma, del codice di procedura civile, il collegio
arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le
spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore
della domanda e quello dell'accoglimento.
13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro
ausiliario nominato dal collegio arbitrale e' liquidato,
dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle
ivi previste.
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del
compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al
collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo
arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede
la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e
predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'art. 242.
15-bis. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di
nullita', anche per violazione delle regole di diritto
relative al merito della controversia. L'impugnazione e'
proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione
del lodo e non e' piu' proponibile dopo il decorso di
centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso
la Camera arbitrale.
15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello puo'
sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se
ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'art. 351 del
codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del
lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente,
il collegio verifica se il giudizio e' in condizione di
essere definito. In tal caso, fatte precisare le
conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa
udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da
tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione;
all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'art. 281-sexies
del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili
incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con
la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione
in una udienza successiva di non oltre novanta giorni;
quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.».
«Art. 243 (Ulteriori norme di procedura per gli
arbitrati in cui il presidente e' nominato dalla camera
arbitrale). (art. 32, L. n. 109/1994, come novellato dalla
legge n. 80/2005; art. 150, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999; D.M. n. 398/2000; art. 1, comma 71,
legge n. 266/2005; art. 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3),
4) e 5), legge n. 88/2009). - 1. Limitatamente ai giudizi
arbitrali in cui il presidente e' nominato dalla camera
arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si
applicano le seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed
eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera
arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale,
anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni
regionali dell'Osservatorio; se non vi e' alcuna
indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se
non vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi
stabilita presso la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti,
oltre che per i motivi previsti dall'art. 815 del codice di
procedura civile, anche per i motivi di cui all'art. 242,
comma 9.
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato
dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio,
in base alla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n.
398.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 241, comma
12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la
camera arbitrale comunica alle parti la misura e le
modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del
corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrala nomina, se
necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui
all'art. 242, comma 10.
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della
controversia e' versato dalle parti, nella misura liquidata
dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli
onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta ,
con i criteri di cui all'art. 241, comma 13.
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la
decisione delle controversie sono direttamente versati
all'Autorita'.».
Art. 6
Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale
(articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo
1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4,
direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Al decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo l'articolo 243 e'
inserito il seguente:
«Art. 243-bis (Informativa in ordine all'intento di proporre
ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge
n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo
1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva
2007/66/CE). - 1. Nelle materie di cui all'articolo 244, comma 1, i
soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano
le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione
di proporre un ricorso giurisdizionale.
2. L'informazione di cui al comma 1 e' fatta mediante comunicazione
scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante,
che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di
illegittimita' e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in
giudizio, salva in ogni caso la facolta' di proporre in giudizio
motivi diversi o ulteriori. L'interessato puo' avvalersi
dell'assistenza di un difensore. La comunicazione puo' essere
presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un
ricorso giurisdizionale. L'informazione e' diretta al responsabile
del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma puo'
essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica
della commissione di gara ed e' inserita nel verbale della seduta e
comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura
della commissione di gara.
3. L'informativa di cui al presente articolo non impedisce
l'ulteriore corso del procedimento di gara, ne' il decorso del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato
dall'articolo 11, comma 10, ne' il decorso del termine per la
proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni
in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se
intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di
autotutela.
5. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia
della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai
fini della decisione sulle spese di giudizio, nonche' ai sensi
dell'articolo 1227 del codice civile.
6. Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a provvedere,
anche ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, non e' impugnabile
autonomamente e puo' essere contestato congiuntamente all'atto cui si
riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest'ultimo, da
proporsi nel termine di quindici giorni.».
Art. 7
Giurisdizione
1. All'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del
2006 e' aggiunto il seguente periodo: «La giurisdizione esclusiva si
estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di
annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 244 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 244 (Giurisdizione). (art. 81, direttiva 2004/18;
art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, comma 7, legge n.
109/1994; art. 6, comma 1, legge n. 205/2000; art. 6, comma
19, legge n. 537/1993). - 1. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a
procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture,
svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente o del socio, all'applicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza
pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
La giurisdizione esclusiva si estende alla
dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di
annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni
alternative.
2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative ai
provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorita'.
3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative al divieto
di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla
clausola di revisione del prezzo e al relativo
provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115,
nonche' quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3
e 4.».
Art. 8
Tutela processuale (articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g),
legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater,
direttiva 89/665/CEE, articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, e articolo
2-quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva
2007/66/CE)
1. All'articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le
seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge
n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater, direttiva
89/665/CEE e articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, articolo 2-quater,
direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE», e le
parole: «articolo 23-bis, legge n. 1034/1971;» sono soppresse;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le
procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e
di attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a
lavori, servizi o forniture, di cui all'articolo 244, nonche' i
connessi provvedimenti dell'Autorita', sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.»;
c) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il
ricorso non puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione
definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225, a condizione
che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione
appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa
pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni
di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle
prescrizioni ivi contenute, il ricorso non puo' comunque essere
proposto decorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto.
2-bis. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli
seguenti si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.
2-ter. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la
stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, il ricorso e' notificato, oltre che presso detta Avvocatura,
anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non
anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del termine per la
stipulazione del contratto.
2-quater. La competenza territoriale del tribunale amministrativo
regionale e' inderogabile e il relativo difetto e' rilevato, anche
d'ufficio, prima di ogni altra questione, e pronunciato, con
ordinanza in sede di primo esame della domanda cautelare ovvero, in
mancanza di questa, nella prima udienza di merito. L'ordinanza indica
il tribunale amministrativo regionale competente, davanti al quale il
processo deve essere riassunto entro quindici giorni decorrenti da
quando diventa definitiva l'ordinanza che declina la competenza.
L'ordinanza del giudice adito che dichiara la propria incompetenza e'
impugnabile nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o
notificazione con il regolamento di competenza. Il regolamento puo'
essere altresi' richiesto d'ufficio alla prima udienza dal giudice
indicato come competente dal tribunale adito. La questione di
competenza inderogabile puo' comunque essere fatta valere anche con
il regolamento di competenza.
2-quinquies. I termini processuali sono stabiliti in:
a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la
proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli gia'
impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell'articolo 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si
indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui
all'articolo 66, comma 8;
b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del
ricorso incidentale, dell'atto contenente i motivi aggiunti,
dell'appello avverso l'ordinanza cautelare;
c) trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale,
decorrenti dalla notificazione del ricorso principale;
d) quindici giorni per la proposizione dei motivi aggiunti
avverso gli atti gia' impugnati;
e) quindici giorni per l'appello avverso l'ordinanza cautelare
decorrenti dalla sua comunicazione o, se anteriore, notificazione.
2-sexies. In luogo della prova della notificazione puo' essere
depositata la prova che il ricorso e' stato consegnato per le
notifiche o spedito; la prova delle eseguite notifiche va depositata
appena e' disponibile e comunque entro l'udienza o camera di
consiglio in cui la causa e' discussa.
2-septies. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara
devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
2-octies. Il processo, ferma la possibilita' della sua definizione
immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti,
viene comunque definito ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione
delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato
avviso alle parti a cura della segreteria, anche a mezzo fax o posta
elettronica, almeno venti giorni liberi prima della data
dell'udienza.
2-nonies. In caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario
integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a
difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che
dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del
contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei
termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre sessanta
giorni.
2-decies. Il dispositivo della sentenza che definisce il giudizio
e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza.
2-undecies. Tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la
sentenza che decide il ricorso e' redatta, ordinariamente, in forma
semplificata.
2-duodecies. In caso di domanda cautelare, le parti a cui e'
notificato il ricorso possono presentare istanze e memorie, in
relazione ad essa, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione.
La domanda cautelare e' comunque trattata alla prima udienza utile in
camera di consiglio, decorso il predetto termine di cinque giorni. Il
giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se
ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se
solleva o vengono proposti incidenti processuali.
2-terdecies. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano
anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto
avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di
revocazione o opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello
avverso il dispositivo al fine di ottenerne la sospensione.»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni
recate dai commi da 3 a 7 non si applicano ai giudizi davanti al
Consiglio di Stato, per i quali le istanze cautelari restano
disciplinate dai restanti commi del presente articolo e dalle vigenti
disposizioni relative al giudizio cautelare nel processo
amministrativo ordinario in quanto da detti commi richiamate.».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 245 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 245 (Strumenti di tutela) (art. 81, direttiva
2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e 2,
direttiva 1989/665; art. 14, decreto legislativo n.
190/2002; art. 5, comma 12-quater, D.L. n. 35/2005,
convertito nella legge n. 80/2005; art. 44, comma 3,
lettere a), b), c), f), g), legge n. 88/2009; art. 2, parr.
3 e 4, art. 2-quater, direttiva 89/665/CEE e art. 2, parr.
3 e 3-bis, art. 2-quater, direttiva 92/13/CEE come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE). - 1. Gli atti delle
procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di
attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi
a lavori, servizi o forniture, di cui all'art. 244, nonche'
i connessi provvedimenti dell'Autorita', sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del
bando, il ricorso non puo' comunque essere piu' proposto
decorsi trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di
cui all'art. 65 e all'art. 225, a condizione che tale
avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la
stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto
senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli
avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il
ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi
dalla data di stipulazione del contratto.
2-bis. Salvo quanto previsto dal presente articolo e
dagli articoli seguenti si applica l'art. 23-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2-ter. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva,
se la stazione appaltante fruisce del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato,
oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione
appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del
termine per la stipulazione del contratto.
2-quater. La competenza territoriale del tribunale
amministrativo regionale e' inderogabile e il relativo
difetto e' rilevato, anche d'ufficio, prima di ogni altra
questione, e pronunciato, con ordinanza in sede di primo
esame della domanda cautelare ovvero, in mancanza di
questa, nella prima udienza di merito. L'ordinanza indica
il tribunale amministrativo regionale competente, davanti
al quale il processo deve essere riassunto entro quindici
giorni decorrenti da quando diventa definitiva l'ordinanza
che declina la competenza. L'ordinanza del giudice adito
che dichiara la propria incompetenza e' impugnabile nel
termine di quindici giorni dalla comunicazione o
notificazione con il regolamento di competenza. Il
regolamento puo' essere altresi' richiesto d'ufficio alla
prima udienza dal giudice indicato come competente dal
tribunale adito. La questione di competenza inderogabile
puo' comunque essere fatta valere anche con il regolamento
di competenza.
2-quinquies. I termini processuali sono stabiliti in:
a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per
la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da
quelli gia' impugnati, decorrenti dalla ricezione della
comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 79 o, per i
bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art.
66, comma 8;
b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale,
del ricorso incidentale, dell'atto contenente i motivi
aggiunti, dell'appello avverso l'ordinanza cautelare;
c) trenta giorni per la proposizione del ricorso
incidentale, decorrenti dalla notificazione del ricorso
principale;
d) quindici giorni per la proposizione dei motivi
aggiunti avverso gli atti gia' impugnati;
e) quindici giorni per l'appello avverso l'ordinanza
cautelare decorrenti dalla sua comunicazione o, se
anteriore, notificazione.
2-sexies. In luogo della prova della notificazione puo'
essere depositata la prova che il ricorso e' stato
consegnato per le notifiche o spedito; la prova delle
eseguite notifiche va depositata appena e' disponibile e
comunque entro l'udienza o camera di consiglio in cui la
causa e' discussa.
2-septies. I nuovi atti attinenti la medesima procedura
di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi
aggiunti.
2-octies. Il processo, ferma la possibilita' della sua
definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne
ricorrano i presupposti, viene comunque definito ad una
udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle
parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato
avviso alle parti a cura della segreteria, anche a mezzo
fax o posta elettronica, almeno venti giorni liberi prima
della data dell'udienza.
2-nonies. In caso di esigenze istruttorie o quando e'
necessario integrare il contraddittorio o assicurare il
rispetto di termini a difesa, la definizione del merito
viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti
istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone
il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa,
ad una udienza da tenersi non oltre sessanta giorni.
2-decies. Il dispositivo della sentenza che definisce
il giudizio e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza.
2-undecies. Tutti gli atti di parte devono essere
sintetici e la sentenza che decide il ricorso e' redatta,
ordinariamente, in forma semplificata.
2-duodecies. In caso di domanda cautelare, le parti a
cui e' notificato il ricorso possono presentare istanze e
memorie, in relazione ad essa, entro cinque giorni dalla
ricevuta notificazione. La domanda cautelare e' comunque
trattata alla prima udienza utile in camera di consiglio,
decorso il predetto termine di cinque giorni. Il giudice
decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se
ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa,
o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.
2-terdecies. Le disposizioni dei commi che precedono si
applicano anche nel giudizio di appello innanzi al
Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso
l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o
opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello
avverso il dispositivo al fine di ottenerne la sospensione.
3. In caso di eccezionale gravita' e urgenza, tale da
non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la
richiesta di misure cautelari provvisorie di cui all'art.
21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il
soggetto legittimato al ricorso puo' proporre istanza per
l'adozione delle misure interinali e provvisorie che
appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la
proposizione del ricorso di merito e della domanda
cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato art. 21.
4. L'istanza, previamente notificata ai sensi dell'art.
21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si
propone al Presidente del Tribunale amministrativo
regionale competente per il merito. Il Presidente, o il
giudice da lui delegato, provvede sull'istanza, sentite,
ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalita'. Le
questioni di competenza di cui al presente comma sono
rilevabili d'ufficio.
5. Il provvedimento negativo non e' impugnabile, ma la
domanda cautelare puo' essere riproposta dopo l'inizio del
giudizio di merito ai sensi dell'art. 21, commi 8 e 9,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
6. L'efficacia del provvedimento di accoglimento puo'
essere subordinata alla prestazione di una adeguata
cauzione per i danni alle parti e ai terzi. Esso e'
notificato dal richiedente alle altre parti entro un
termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a
cinque giorni. Il provvedimento di accoglimento perde
comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla
sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole
misure cautelari che siano confermate o concesse ai sensi
dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034. Il provvedimento di accoglimento non e' appellabile,
ma, fino a quando conserva efficacia, e' sempre revocabile
o modificabile senza formalita' dal Presidente, d'ufficio o
su istanza o reclamo di ogni interessato, nonche' dal
Collegio dopo l'inizio del giudizio di merito.
7. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per
la pronuncia in ordine alle spese si applica l'art. 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
8. Le disposizioni recate dai commi da 3 a 7 non si
applicano ai giudizi davanti al Consiglio di Stato, per i
quali le istanze cautelari restano disciplinate dai
restanti commi del presente articolo e dalle vigenti
disposizioni relative al giudizio cautelare nel processo
amministrativo ordinario in quanto da detti commi
richiamate.».
Art. 9
Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (articolo 44,
comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2,
paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE
e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE;
23° considerando, direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l'articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e'
inserito il seguente:
«Art. 245-bis (Inefficacia del contratto in caso di gravi
violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n.
88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,
direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies,
2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). - 1. Il giudice
che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del
contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni
delle parti e della valutazione della gravita' della condotta della
stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria
di inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla
data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:
a) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta senza previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta
dal presente codice;
b) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta con procedura
negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi
consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicita'
del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal
presente codice;
c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine
dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, qualora tale
violazione abbia privato il ricorrente della possibilita' di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto
e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri
dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del
ricorrente di ottenere l'affidamento;
d) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare la
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante
dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter,
qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri
dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del
ricorrente di ottenere l'affidamento.
2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni
di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze
imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi
effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra
l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo,
tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono
essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi
economici possono essere presi in considerazione come esigenze
imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del
contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo
all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel
contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta
l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative
gli interessi economici legati direttamente al contratto, che
comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione
del contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova procedura
di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli
obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in
applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia
considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si
applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 245-quater.
5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e
b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto
in essere la seguente procedura:
a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di
affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal presente
codice;
b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza
comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi
dell'articolo 79-bis, in cui manifesta l'intenzione di concludere il
contratto;
c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).».
Art. 10
Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo 44, comma 1,
lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6
e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli
2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23°
considerando, direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l'articolo 245-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006
e' inserito il seguente:
«Art. 245-ter (Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo
44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge delega; articoli 2,
paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e
articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23°
considerando, direttiva 2007/66/CE). - 1. Fuori dei casi indicati
dagli articoli 245-bis e 245-quater, comma 3, il giudice che annulla
l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il
contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare,
degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per il
ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi
riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della
possibilita' di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio
dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la
relativa domanda sia stata proposta.».
Art. 11
Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h),
legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies,
2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e
6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva
2007/66/CE)
1. Dopo l'articolo 245-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006
e' inserito il seguente:
«Art. 245-quater (Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1,
lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e
7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2,
paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE,
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando,
direttiva 2007/66/CE). - 1. Nei casi di cui all'articolo 245-bis,
comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni
alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione
appaltante, di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore
del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo
2301, capo 8 «Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle
autorita' giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle
aventi natura tributaria» - entro sessanta giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per
il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della
sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le
sanzioni e' comunicata, a cura della segreteria, al Ministero
dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla
pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un
minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento
della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni, assicurando il
rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura
in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del
contratto, alla gravita' della condotta della stazione appaltante e
all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione. In ogni caso
l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce
sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora
il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato
stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione
derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato
il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso
prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle
possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.».
Art. 12
Tutela in forma specifica e per equivalente
1. Dopo l'articolo 245-quater del decreto legislativo n. 163 del
2006 e' inserito il seguente:
«Art. 245-quinquies (Tutela in forma specifica e per equivalente).
- 1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il
contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia
del contratto ai sensi degli articoli 245-bis e 245-ter. Se il
giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone, su domanda
e a favore del solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, il
risarcimento per equivalente del danno da questi subito e provato.
2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato
motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e'
resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal giudice
ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.».
Art. 13
Modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture
strategiche (articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega;
articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2,
paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE)
1. All'articolo 246 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le
seguenti: «; articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega; articolo
2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6,
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;
b) al comma 1 le parole: «le disposizioni di cui all'articolo
23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto non
espressamente previsto dai commi 2, 3, 4 del presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «oltre alle disposizioni degli articoli
244, 245, 245-bis, 245-quater e 245-quinquies si applicano le
previsioni del presente articolo»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) nel comma 4, le parole: «La sospensione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ferma restando l'applicazione degli articoli 245-bis e
245-quater, al di fuori dei casi in essi contemplati, la
sospensione».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 246 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 246 (Norme processuali ulteriori per le
controversie relative a infrastrutture e insediamenti
produttivi) (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva
2004/17; articoli 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 23-bis,
legge n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo n.
190/2002; art. 5, comma 12-quater, D.L. n. 35/2005,
convertito nella legge n. 80/2005; art. 4, comma 3, lettera
h), legge delega; art. 2, par. 7, direttiva 89/665/CEE e
art. 2, par. 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE). - 1. Nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa che comunque riguardino le
procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e
relative attivita' di espropriazione, occupazione e
asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
oltre alle disposizioni degli articoli 244, 245, 245-bis,
245-quater e 245-quinquies si applicano le previsioni del
presente articolo.
2. (Abrogato).
3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento
della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
4. Ferma restando l'applicazione degli articoli 245-bis
e 245-quater, al di fuori dei casi in essi contemplati, la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta
la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle
controversie relative alle procedure di cui all'art. 140.».
Art. 14
Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione
dell'Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera l) legge n.
88/2009; articoli 3 e 4, direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l'articolo 251 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e'
inserito il seguente:
«Art. 251-bis (Obblighi di comunicazione e di informazione alla
Commissione dell'Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera l)
legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e
12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE).
- 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee riceve dalla Commissione europea la notifica
prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e
dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE.
2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di
cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione
europea, alternativamente:
a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;
b) una conclusione motivata per spiegare perche' non vi sia stato
posto rimedio;
c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto
relativo a lavori, servizi o forniture e' stata sospesa dalla
stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del
competente organo a cui e' stato proposto il ricorso.
3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera
b), puo' anche fondarsi sul fatto che la violazione denunciata
costituisce gia' l'oggetto di un ricorso. In tale caso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee
informa la Commissione europea dell'esito del ricorso non appena ne
viene a conoscenza.
4. In caso di notifica che una procedura di affidamento del
contratto relativo a lavori, servizi o forniture e' stata sospesa
conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla
Commissione europea la cessazione della sospensione o l'avvio di
un'altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla
procedura precedente. Tale notifica deve confermare che alla
violazione presunta sia stato posto rimedio o includere una
conclusione motivata per spiegare perche' non vi sia stato posto
rimedio.
5. Al fine dell'esercizio delle competenze di cui ai commi che
precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche europee, chiede le notizie utili alla stazione
appaltante e puo' chiedere notizie sullo stato del procedimento di
ricorso alla segreteria dell'organo presso cui pende. La richiesta e'
formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta e'
resa per iscritto, con la massima tempestivita' e comunque non oltre
sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi
celeri.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie fornisce alla Commissione europea le
informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso,
richieste dalla stessa Commissione nell'ambito del Comitato
consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine puo' chiedere le
occorrenti informazioni ai Presidenti dei Tribunali amministrativi
regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di
eventuali protocolli d'intesa, nonche', all'Autorita' di vigilanza
sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle
stazioni appaltanti.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee comunica ogni anno alla Commissione il testo di
tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri
organi di ricorso conformemente all'articolo 245-bis, comma 2.».
Art. 15
Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie (articolo 44,
comma 3, lettera c), e comma 4, legge n. 88/2009)
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, e' abrogato l'articolo 20,
commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
l'articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo n.
163 del 2006, cosi' come modificato dall'articolo 1, si applica anche
ai contratti di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185
del 2008, se l'aggiudicazione definitiva sia successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le lettere a) e c) del comma 1;
b) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: « b) i
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilita';».
3. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le
parole: «per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «per i ricorsi
in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli
incidentali contenenti domande nuove».
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamente agli
interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano gia'
stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. E' abrogato l'articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
6. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 si applica ai
bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla
entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai contratti
aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 20, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O., convertito, con
modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22,
S.O., come modificato dal presente decreto:
«Art. 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione
delle procedure esecutive di progetti facenti parte del
quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo). - 1. In
considerazione delle particolari ragioni di urgenza
connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza
statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
dello sviluppo economico quando riguardi interventi
programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di
competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2
monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle
autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura
delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni
potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento
degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il
coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo'
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal
cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le
circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al
Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell'investimento, il commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente
ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente
articolo contengono l'indicazione delle principali norme
cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
relativi oneri sono compensati mediante contestuale
indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad
assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per
la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell'art. 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta Regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui all'art. 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. (Abrogato).
8-bis. (Abrogato).
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'art. 11,
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383, e' sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e
regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la
regione interessata, valutate le specifiche risultanze
della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'Amministrazione dello Stato
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'art. 163, comma 3, lettera a), del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da
parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto
dall'art. 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, possono
richiedere il finanziamento da parte della Banca europea
per gli investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente:
"c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale
allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato";
b) all'art. 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185".».
- Per il testo dell'art. 11, commi 10, 10-bis e 10-ter
del decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 dicembre 1971, n. 314, cosi' come modificata dal
presente decreto:
«Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) (soppressa);
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita';
c) (soppressa);
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali
e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi;
g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso
la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139,
S.O., come modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (L) (Importi). - 1. Il contributo unificato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma
6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari
all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto,
il valore dei processi di sfratto per morosita' si
determina in base all'importo dei canoni non corrisposti
alla data di notifica dell'atto di citazione per la
convalida e quello dei processi di finita locazione si
determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4.(Abrogato).
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g).
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi
aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove,
nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo
dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei
suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale
delle spese e anche se essa non si e' costituita in
giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con
il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto
alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25 della
citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
6- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6- bis e' versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
- I commi 19, 20 e 21 dell'art. 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 2007, n. 300, S.O., abrogati dal presente
decreto, recavano:
«Comma 19 - Divieto di inserimento di clausole
compromissorie nei contratti di lavori, servizi e forniture
stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Comma 20 - Estensione del divieto di clausole
compromissorie.
Comma 21 - Obbligo di declinare la competenza arbitrale
per le controversie relative ai contratti gia' stipulati e
decadenza dei collegi arbitrali costituiti dopo il 30
settembre 2007.».
Art. 16
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano