appalto (contratto di) - responsabilità - dell'appaltatore - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22036 del 17/10/2014
Obbligo dell'appaltatore, anche di opere pubbliche, di realizzazione a regola d'arte - Sussistenza - Fondamento - Esecuzione della prestazione - Obbligo di diligenza ex art. 1176, secondo comma, cod. Civ. - Portata - Progetto altrui - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22036 del 17/10/2014
L'appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, cod. Civ. Che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Ne consegue che l'appaltatore, quand'anche si attenga ad un progetto predisposto dal committente ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali, ferma la possibile corresponsabilità dell'amministrazione quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dal committente, nei cui confronti è configurabile una responsabilità esclusiva solo se essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22036 del 17/10/2014