Modificazioni o riparazioni apportate ad un immobile preesistente - Responsabilità ex art. 1669 cod. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10658 del 22/05/2015
La responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell'edificio o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un immobile preesistente, anche se destinate per loro natura a lunga durata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10658 del 22/05/2015