Mancata ultimazione - Domanda di adempimento o domanda di risoluzione - Mancata fissazione di un termine per il completamento ex art. 1662 cod.civ. - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007
In tema di appalto, in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453, primo comma, cod. civ., oppure può domandare la risoluzione del contratto in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di verificare lo stato dei lavori e di fissare all'appaltatore un termine per il completamento di essi, prevista dall'art. 1662 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007