Difetto o inidoneità dei materiali forniti dal committente - Scoperta prima del loro completo impiego - Obblighi dell'appaltatore - Sospensione dei lavori - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12044 del 17/05/2010
In tema di appalto, se il difetto o l'inidoneità dei materiali forniti dal committente è tale da compromettere la regolare esecuzione dell'opera e viene scoperto quando questi non siano stati ancora del tutto impiegati, l'appaltatore, oltre a darne avviso al committente, ha l'obbligo di sospendere i lavori o, comunque, di non continuare ad utilizzare i materiali difettosi, essendo tenuto a proseguire comunque l'opera impiegando quei materiali soltanto se il committente non acconsenta a sostituirli ed insista per il loro impiego.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12044 del 17/05/2010