Decadenza - Riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore ed impegno ad eliminarli - Conseguente nuova e autonoma obbligazione - Termini ex art. 1667 cod. civ. - Inapplicabilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19560 del 10/09/2009
Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera e l'assunzione dell'impegno ad eliminarli da parte dell'appaltatore implicano non soltanto l'accettazione delle contestazioni e la rinuncia a far valere l'esonero dalla garanzia previsto dall'art. 1667 cod. civ., ma determinano altresì l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte, cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai "ex adverso" riconosciuti e, quindi, svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19560 del 10/09/2009