contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - eccezione d'inadempimento - mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente - rifiuto di consegna dell'opera da parte dell'appaltatore - legittimità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8906 del 11/04/2013
Nell'appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, per cui, se il committente non paga ingiustificatamente il residuo corrispettivo, l'appaltatore può rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell'opera, alla stregua del principio "inadimplenti non est adimplendum", di cui all'art. 1460 cod. civ., senza che il medesimo committente possa utilmente addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8906 del 11/04/2013