Appalto (contratto di) - garanzia - per le difformità e vizi dell'opera – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13431 del 08/06/2007
Inadempimento dell'appaltatore per danni arrecati dai suoi dipendenti - Applicabilità della disciplina ex artt. 1667 e 1668 cod. civ. - Esclusione - Responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. - Configurabilità - Termine di prescrizione applicabile - Individuazione.
Nel caso in cui contro l'appaltatore non venga azionata la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 cod. civ., per l'ipotesi in cui l'opera eseguita presenti vizi, difformità o difetti, ma venga formulata una richiesta di pagamento, basata su un'autonoma previsione del capitolato generale dell'appalto lavori, per la riparazione di danni arrecati dai suoi dipendenti, trattandosi di un'ordinaria azione di risarcimento danni resta applicabile la disciplina dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., con il conseguente assoggettamento agli ordinari termini di prescrizione e non al regime di decadenza e prescrizione breve di cui all'art. 1667 cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13431 del 08/06/2007