Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - danni – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18831 del 26/09/2016
Danni da rovina di edificio - Domanda risarcitoria proposta, in un unico giudizio, nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori - Rapporto unitario - Esclusione - Conseguenze sul termine per impugnare.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere
In tema di azione ex art. 1669 c.c., ove l'appaltatore ed il progettista (o direttore dei lavori) siano convenuti nel medesimo processo per rispondere, in solido tra loro, del danno prodotto da rovina o difetti di cose immobili, non si determina, per ciò solo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, restando i rapporti nei confronti del danneggiato tra loro distinti; ne consegue che, vertendosi in ipotesi di cause scindibili, il termine per impugnare non è unitario e decorre dalla data delle singole notificazioni dell'unica sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti con la stessa definiti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18831 del 26/09/2016