Appalto (contratto di) - ausiliari dell'appaltatore - diritti verso il committente – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4897 del 14/05/1998
Controversia - Competenza del giudice del lavoro - Conseguenze - Amministrazione straordinaria dell' appaltatore - Attrazione nella competenza del Tribunale fallimentare (art. 6, legge 95/1979) anche della causa di lavoro - Esclusione - Fondamento Sulla "locatio operarum" e non sull'appalto - Responsabilità solidale tra appaltatore e committente - Configurabilità - Litisconsorzio necessario - Insussistenza.
L'azione diretta che l'ausiliare dell'appaltatore ha, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., nei confronti del committente per il pagamento delle retribuzioni dovutegli dal datore di lavoro - appaltatore - nei limiti del corrispettivo spettantegli - è indipendente da quella che egli ha nei confronti di quest'ultimo, non litisconsorte necessario perché debitore solidale - per l'identità di titolo giuridico e di prestazione - dell'appaltatore, e pertanto non trasmigra al tribunale fallimentare, nel caso di amministrazione straordinaria di questi, ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979 n. 26, la distinta, autonoma causa nei confronti del committente, instaurata dinanzi al Pretore, giudice del lavoro, fondata non sull'appalto, ma sulla "locatio operarum".
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4897 del 14/05/1998