Eliminazione dei difetti costruttivi - Condanna dell'appaltatore o del venditore ad eseguire le opere necessarie - Ammissibilità.
Con l'azione di responsabilità di cui all'art. 1669 cod.civ., in applicazione della regola generale dettata dall'art. 2058, comma primo, cod.civ., possono essere chiesti dal committente e dal compratore il risarcimento in forma specifica del danno patito e, quindi, la condanna dell'appaltatore o del venditore ad eseguire le opere necessarie per l'eliminazione dei riscontrati difetti costruttivi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 15/03/1995