Appalto (contratto di) - scioglimento del contratto - per recesso unilaterale del committente - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8853 del 05/04/2017
Indennizzo all'appaltatore per mancato guadagno - Determinazione - Differenza fra prezzo pattuito e spese da sostenere - Eccezione del committente di "compensatio lucri cum damno" - Configurabilità - Distribuzione tra le parti dell'onere della prova - risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" in genere.
In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ex art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8853 del 05/04/2017