Denuncia dei vizi comunicata al subappaltatore direttamente dal committente
Appalto (contratto di) – subappalto - interesse dell'appaltatore ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore - necessità denuncia del committente – conseguente denuncia dei vizi da parte dell'appaltatore al subappaltatore - tempestività - necessità - denuncia dei vizi comunicata al subappaltatore direttamente dal committente - idoneità ai fini dell'art. 1670 c.c. – esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018
>>> L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore,atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018