Effetto retroattivo della risoluzione
Appalto (contratto di) - scioglimento del contratto - in genere - effetto retroattivo della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite - conseguenze - applicazione in caso di risoluzione pronunciata per colpa dell'appaltatore - compenso per le opere già eseguite - ammissibilità - detrazione del compenso dal risarcimento dovuto - legittimità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27640 del 30/10/2018
>>> In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva condannato il committente a versare quanto dovuto per le prestazioni eseguite prima della risoluzione sul presupposto che, trattandosi del pagamento di un compenso e non del richiesto corrispettivo, difettasse autonoma domanda dell'appaltatore).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27640 del 30/10/2018