Appalto (contratto di) - progetto - variazioni - Richiesta di variazioni "notevoli" delle opere - Sostituzione consensuale del regolamento contrattuale – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9152 del 02/04/2019 (Rv. 653307 - 01)
Termine di consegna e penale per il ritardo originariamente pattuiti - Conseguenze - Onere della prova - Fattispecie.
In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore. (Nella specie, relativa a un contratto d'appalto per la realizzazione di un complesso residenziale destinato a civile abitazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata lì dove ha ritenuto che nonostante l'accettazione delle modifiche richieste dal Comune, nel silenzio delle parti sul punto, i tempi rimanessero comunque invariati).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9152 del 02/04/2019 (Rv. 653307 - 01)