Appalto (contratto di) - responsabilità - dell'appaltatore - Cass. n. 21719/2019
Subappalto - Condotta negligente del subappaltatore - Responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito nei confronti del committente originario - Riconducibilità alla responsabilità ex art. 1669 c.c. - Esclusione - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dar luogo a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il diritto di quest'ultimo ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, nonché a cagionare un pregiudizio ingiusto, mentre non può ingenerare una sua responsabilità - anch'essa di natura extracontrattuale - ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operatività di tale norma il rapporto diretto tra committente ed appaltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edifìcio, rispetto all'azione in tal senso proposta dal primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione ai danni subiti dal committente a causa dei lavori di copertura di un edificio eseguiti dal subappaltatore e consistiti negli esborsi necessari conseguiti allo scoperchiamento del tetto, ha ricondotto la responsabilità del subappaltatore medesimo all'art. 2043 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019 (Rv. 655235 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669, Cod_Civ_art_2043