Responsabilita' del committente – Cass. n. 7027/2021
Appalto (contratto di) - responsabilita' - del committente - Danni derivanti da attività di escavazione - Responsabilità del proprietario del fondo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze in tema di riparto di responsabilità tra committente ed appaltatore. proprieta' - fondiaria: estensione - responsabilita' civile - padroni, committenti e imprenditori
La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere, di regola, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7027 del 12/03/2021 (Rv. 660749 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_0840, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2053