Onere della prova a carico del committente – Cass. n. 39599/2021
Appalto (contratto di) - garanzia - per le difformità e vizi dell'opera - in genere - Azione ex art. 1667 c.c. - Onere della prova a carico del committente - Conseguenze in tema di prescrizione biennale sollevata dall'appaltatore.
Il committente che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte. Ne consegue che, qualora l'appaltatore eccepisca, ex art. 1667, comma 3, c.c., la prescrizione biennale del diritto di garanzia, termine il cui rispetto costituisce una condizione dell'azione e che decorre dalla data di consegna dell'opera - la quale consiste in un mero atto materiale e differisce dall'accettazione di essa, quale atto giuridico che contiene una valutazione dell'opera stessa e produce effetti diversi, fra cui quello previsto dal comma 1 del medesimo art. 1667 c.c. - la prova di quest'ultima incombe sul committente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 39599 del 13/12/2021 (Rv. 663254 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1667, Cod_Civ_art_2697