Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - decadenza dalla garanzia - denuncia del difetto - Appalto - Vizi - Conoscenza - Necessità del previo espletamento di accertamento peritale - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.
In tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia. La valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022 (Rv. 664999 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1667, Cod_Civ_art_1668, Cod_Civ_art_1669
Corte
Cassazione
19343
2022