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Scioglimento del contratto - per recesso unilaterale del committente - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 421 del 08/01/2024 (Rv. 669913-01)

Appalto - Recesso del committente - Rapporti con l'azione di risoluzione - Ammissibilità - Conseguenze - Rispetto dei termini decadenziali di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale evenienza la domanda risarcitoria non è sottoposta alla disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione dell'opera, l'inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 421 del 08/01/2024 (Rv. 669913-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1667, Cod_Civ_art_1668, Cod_Civ_art_1671, Cod_Civ_art_2046