Appalto di servizi - Contratto con termine di durata e clausola di rinnovo - Deroga alla facoltà di recesso del committente ex art. 1671 c.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di appalto di servizi, l'accordo circa la durata e la rinnovazione del rapporto non comporta deroga all'art. 1671 c.c., trattandosi di previsioni tra loro non incompatibili, giacché il rinnovo automatico, in mancanza di disdetta entro il termine pattuito, produce i suoi effetti solo sulla durata del rapporto, ma lascia inalterata la facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, con obbligo di indennizzo verso l'appaltatore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 15335 del 31/05/2024 (Rv. 671512-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1671