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Distinzione tra compravendita e appalto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9389 del 10/04/2025 (Rv. 674545-02)

Prestazione - Modificazione di cose - Accorgimenti non secondari rientranti nella normale attività produttiva dell'obbligato - Opus perfectum - Configurabilità dell'appalto - Attività integrative strumentali alla fornitura - Configurabilità della compravendita.

In tema di distinzione tra compravendita e appalto, quando le modifiche che il debitore è tenuto ad apportare a cose rientranti nella sua normale attività produttiva non siano accorgimenti secondari e marginali, ma tali da dar luogo ad un opus perfectum, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, si ricade in quello della vendita allorché le attività integrative (come l'installazione) siano strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto tra il valore della cosa e le spese per tali attività.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9389 del 10/04/2025 (Rv. 674545-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1655