Responsabilità solidale e illimitata dei soci - Fondamento - Tutela dei creditori della società e non di questa - Conseguenze - Azione della società nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali - Configurabilità - Esclusione - Ricorso all'istituto della surrogazione legale - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6293 del 19/03/2014
Nella società in nome collettivo, così come in quella semplice, la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società, la quale a tale scopo non può nemmeno invocare la previsione dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione, applicabile solo nell'ipotesi di pagamento di un debito altrui.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6293 del 19/03/2014