Mancata ricostituzione della pluralità dei soci venuta meno - Conseguenze - Estinzione della società - Esclusione - Scioglimento e liquidazione - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27189 del 22/12/2014
In tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27189 del 22/12/2014