società - di capitali - società a responsabilità limitata - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13013 del 10/06/2014
Scadenza dei termini per l'impugnazione delle delibere assembleari - Art. 223 sexies disp. att. cod. civ. - Applicabilità alle s.r.l. - Ammissibilità - Fondamento - Prolungamento dei termini della precedente disciplina - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13013 del 10/06/2014
In tema di impugnazione di delibera assembleare societaria, l'art. 223 sexies disp. att. cod. civ., nel prevedere l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379 bis, 2379 ter e 2434 bis cod. civ., di nuova formulazione, anche alle deliberazioni anteriori al 1 gennaio 2004, salvo che l'azione non sia già stata proposta, si applica, in assenza di univoci dati letterali in senso contrario, anche alle società a responsabilità limitata, senza che, peraltro, possa essere invocato, al fine di ottenere un prolungamento generalizzato dei termini vigenti con la pregressa disciplina, il disposto di cui all'ultima parte della norma - secondo il quale "se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004" - che si limita, con indicazioni a carattere eminentemente tecnico-processuale, a disciplinare, nel periodo transitorio, la durata del termine di impugnazione, così da rendere il più possibile omogenea e semplificata la nuova normativa ed evitare un effetto di penalizzazione per le situazioni in cui la sua applicazione determinerebbe una restrizione del termine di impugnazione preesistente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13013 del 10/06/2014