Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - responsabilità - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19733 del 02/10/2015
Continuazione della gestione in presenza di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale - Successivo fallimento della società - Azione del curatore ex art. 146 l.fall. - Determinazione del danno - Criterio equitativo della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato - Utilizzabilità - Condizioni - Obbligo di motivazione del giudice di merito - Contenuto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19733 del 02/10/2015
Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore, ex art. 146, comma 2, l.fall., contro l'ex amministratore di una società, poi fallita, che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l'avvenuta riduzione, per perdite, del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice, ove, nella quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali, rivelandosi, invece, insufficiente il solo generico confronto tra la situazione patrimoniale della società all'inizio della gestione del suddetto amministratore e quella risultante al momento della dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19733 del 02/10/2015