Fatto illecito colposo di uno dei soci - Illecito della stessa società - Configurabilità - Responsabilità solidale dei soci - Sussistenza - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 22/03/2007
Il fatto illecito colposo di uno dei soci di una società di fatto, commesso nell'ambito dell'attività della stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi, costituisce illecito della società, ed impegna tutti i soci solidalmente ed illimitatamente, salvo che la responsabilità del socio operatore sia personale, in quanto correlata ad un atto diretto alla lesione dell'altrui diritto, e non coinvolga, quindi, gli altri soci.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 22/03/2007