società - di persone fisiche - società in nome collettivo - rapporti tra soci - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7886 del 05/04/2006
Azione giudiziaria nei confronti della società - Instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Sufficienza - Fondamento - Distinzione della volontà e dell'interesse della società da quello dei soci - Esclusione - Fattispecie in tema di annullamento della cessione di quote tra i soci. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7886 del 05/04/2006
Nelle società di persone, l'unificazione della collettività dei soci (che si manifesta con l'attribuzione alla società di un nome, di una sede, di un'amministrazione e di una rappresentanza) e l'autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali (che si riflette nell'insensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell'ordine, più o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire) costituiscono un congegno giuridico volto a consentire alla pluralità (dei soci) una unitarietà di forme di azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralità nell'unicità esclusiva di un "ens tertium". Pertanto, mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volontà od un interesse della società distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci, sul piano processuale è sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della società stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la proposizione della domanda di annullamento di un atto di cessione delle quote sociali intervenuto tra i soci di una società in nome collettivo richiedesse l'instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della società).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7886 del 05/04/2006