Poteri dei liquidatori - Decisione collegiale per gli atti di straordinaria amministrazione - Conferimento di mandato alle liti per azioni recuperatorie - Sussumibilità tra gli atti di straordinaria amministrazione - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4143 del 15/03/2012
In tema di società di capitali, non rientra nel divieto di nuove operazioni, né costituisce atto di straordinaria amministrazione, il conferimento, da parte dei liquidatori, di un mandato alle liti per la proposizione di azione giudiziale, volta ad incrementare o ripristinare la consistenza patrimoniale della società in liquidazione, e ciò quand'anche l'assemblea abbia attribuito ai liquidatori poteri congiunti per la gestione straordinaria riguardo alle possibili diminuzioni del patrimonio sociale conseguenti ad alienazioni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4143 del 15/03/2012