Liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 19/05/2011
Società appartenente ad un gruppo - Sottoposizione ad amministrazione straordinaria - Azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, legge fall. - Prova della "scientia decoctionis" - Necessità - Stato d'insolvenza del gruppo - Valore indiziario - Configurabilità.
In caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria di una società appartenente ad un gruppo, qualora il commissario straordinario agisca, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., per la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dalla società in favore di un soggetto estraneo al gruppo stesso, la prova della "scientia decoctionis" può essere desunta, in via presuntiva, anche dallo stato d'insolvenza in cui versava l'intero gruppo od una sua consistente parte, potendo tale elemento di natura indiziaria, in concorso con altri, formare nel terzo il convincimento dello stato di decozione della società autrice dell'atto oggetto della predetta azione; né tale conclusione è esclusa dal principio per cui la distinta personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale di cui restano dotate le società, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo, comporta che l'accertamento dello stato di insolvenza necessario per sottoporre ciascuna di essa ad amministrazione straordinaria debba essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni singola società.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 19/05/2011