All'esclusione dell' accomandatario di società in accomandita semplice sono applicabili gli art. 2286 e 2287 cod. civ. disciplinanti le cause ed il procedimento di esclusione dei soci di società di persone, in virtù del rinvio contenuto negli artt. 2315 e 2293 cod. civ., non ravvisandosi incompatibilità né con l'art. 2318 cod. civ., che attribuisce solo agli accomandatari la facoltà di diventare amministratori della società, ma non esclude la nomina di terzi, né con il regime giuridico della nomina e della revoca degli amministratori medesimi, previsto dall'art. 2319 cod. civ., in quanto non incidente sul perdurare del rapporto sociale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8570 del 08/04/2009