Fusione per incorporazione ex art. 2504-bis cod. civ. vigente - Subentro dell'incorporante nel mandato per la gestione di un credito conferito all'incorporata - Configurabilità - Conseguenze - Legittimazione dell'incorporante a proporre impugnazione in controversia attinente al credito oggetto di mandato - Sussistenza.
In ipotesi di fusione per incorporazione, la società incorporata non si estingue ai sensi del vigente art. 2504 bis cod. civ., con la conseguenza che, ove quest'ultima fosse già mandataria per la gestione di un credito e delle relative controversie in forza di mandato conferito dal creditore originario, l'incorporante subentra nel mandato quale mandataria ed ha, perciò, il potere di proporre l'impugnazione di una sentenza pronunciata nella controversia relativa al credito compreso nel mandato stesso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27762 del 11/12/2013