responsabilità - Amministratore di fatto - Presupposti - Inserimento nella gestione sociale - Caratteri - Sistematicità e completezza - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4045 del 01/03/2016
In tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato il riconoscimento della suddetta qualità, che non poteva essere desunta dalla mera effettuazione di pagamenti di debiti sociali o riscossione di somme destinate alla società).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4045 del 01/03/2016