SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21961 del 27/10/2010
Trasformazione di società di capitali in società di persone - Creazione di un nuovo soggetto - Esclusione - Conseguenze - Mancanza del trasferimento del diritto immobiliare e della trascrizione - Società di persone risultante dalla trasformazione - Qualità di terzo ai fini di cui all'art. 2652, n. 6) cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
La trasformazione di una società di capitali in una società di persone non si traduce nell'estinzione di un soggetto giuridico e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità e poiché l'atto di trasformazione, non comportando il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, non è, come tale, soggetto a trascrizione, ne consegue che la società di persone risultante dalla trasformazione non può rivendicare la qualità di terzo acquirente ai fini di quanto previsto dall'art. 2652, n. 6), cod. civ., in tema di salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21961 del 27/10/2010