Società - di persone fisiche - società in nome collettivo - rapporti con i terzi - responsabilità dei soci - escussione preventiva del patrimonio sociale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011
Decreto ingiuntivo pronunciato in danno di società di persona e a favore di creditore sociale - Efficacia anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Onere di impugnazione anche da parte dei soci - Configurabilità - Difetto - Definitività del provvedimento monitorio - Conseguenze.
Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone estende i suoi effetti anche contro i soci illimitatamente responsabili, derivando dall'esistenza dell'obbligazione sociale necessariamente la responsabilità dei singoli soci e, quindi, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l'imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società; ciascun socio, pertanto, ha l'onere di proporre opposizione contro detto titolo, con la conseguenza che, in difetto, in ragione della conseguita definitività del provvedimento monitorio anche nei confronti del socio, questi non può più opporre l'eventuale prescrizione maturata in precedenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011