Attività assicurativa - Delibera di rinuncia all'autorizzazione amministrativa - Adozione da parte dell'assemblea straordinaria - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di società per azioni, la delibera di rinuncia all'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività assicurativa, non modificando l'atto costitutivo nei suoi elementi essenziali, ed essendo improduttiva, di per sé sola, di effetti esterni, non richiede l'intervento dell'assemblea straordinaria (art. 2365, primo comma, cod. civ.), e può, pertanto, essere validamente assunta dall'assemblea ordinaria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 25/02/2011