Azione di responsabilità esercitata dal socio ex art. 2476, comma 3, c.c. - Litisconsorzio necessario con la società - Sussistenza - Fondamento.
Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l'art. 2476, comma 3, c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l'azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio, quale litisconsorte necessaria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10936 del 26/05/2016