Liquidazione coatta amministrativa - imprese soggette - poteri e compenso del commissario - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9453 del 10/05/2016
Amministrazione straordinaria - Commissario liquidatore - Promozione o prosecuzione dell'azione revocatoria fallimentare - Autorizzazione dell'autorità di vigilanza - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il commissario dell'amministrazione straordinaria di cui alla l. n. 95 del 1979 ha gli stessi poteri attribuiti a quello della liquidazione coatta amministrativa, in virtù del richiamo operato dall'art. 1 del d.l. n. 26 del 1979 (poi convertito nella menzionata legge) alle disposizioni della legge fallimentare, sicché egli, per intraprendere o proseguire l'azione revocatoria fallimentare, non necessita dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, richiesta dall'art. 206 l.fall. - norma speciale ed esaustiva rispetto al rinvio generale ai poteri del curatore contenuto nell'art. 201 l.fall. - solo per il promovimento delle azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e per il compimento degli atti ex art. 35 l.fall.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9453 del 10/05/2016