Competenza territoriale - Applicabilità del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c. - Sussistenza – Fondamento - Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - in genere - In genere.
L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali. Ne consegue che, trattandosi di causa relativa ad obbligazioni risarcitorie, siano esse di natura contrattuale o extracontrattuale, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. la competenza territoriale si determina, facoltativamente, anche in base al luogo in cui è stato posto in essere l'illecito su cui si fonda la domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17197 del 19/08/2016