Impresa - imprenditore - ausiliari e rappresentanti - institore - in genere – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10386 del 23/11/1996
Rilevanza esterna del rapporto institorio - Incidenza sul rapporto interno fra imprenditore ed institore - Esclusione - Preposto nominato dal titolare di impresa commerciale ai sensi dell'art. 9 della legge n. 426 del 1971 - Ricorso a figura di preposto diverso dall'institore - Ammissibilità.
L'obbligo, imposto dall'art. 9 della legge 11 giugno 1971 n. 426 al titolare di impresa commerciale con uno o più punti di vendita al pubblico di nominare, per ogni singolo punto di vendita, un preposto munito della particolare qualificazione correlata all'iscrizione in apposito elenco ogni qual volta non sia in grado di assicurare con continuità la propria presenza in loco, non esclude la possibilità del ricorso a figure di preposti diversi dall'institore, come pure la possibilità di qualificare diversamente il rapporto di preposizione a seconda delle modalità che ne hanno caratterizzato il concreto svolgimento tra le parti; la preposizione institoria, di cui all'art. 2203 cod. civ. - che si sostanzia nel potere attribuito all'institore di agire nei confronti dei terzi in nome e per conto dell'imprenditore - concerne, infatti, i rapporti esterni tra l'imprenditore ed i terzi e non incide sul rapporto interno tra l'imprenditore e l'institore, rapporto che, se di norma si adegua allo schema del rapporto di lavoro subordinato, può anche essere fondato su un contratto diverso, tipico o atipico, le cui pattuizioni non incidono sulla natura e sull'esistenza del rapporto institorio.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10386 del 23/11/1996