Amministratore di fatto – Poteri di fatto – Responsabilità per atti di gestione – Conseguenze – Fattispecie.
L’amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non aveva accertato adeguatamente la possibilità, per l'amministratore di fatto, di evitare il danno derivante da mancato recupero di crediti sociali attivando una determinazione degli organi gestori sul punto).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21567 del 18/09/2017