Società - di capitali - società per azioni - costituzione - modi di formazione del capitale - delle azioni - acquisto delle azioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17088 del 24/06/2008
Trasferimento - Forma - Adempimenti di cui all'art. 2022, primo comma, cod. civ. (c.d. transfert) - Efficacia costitutiva - Esclusione - Funzione di legittimazione - Sussistenza - Redazione del c.d. fissato bollato - Funzione sostitutiva del transfert - Esclusione - Funzione di documentazione - Sussistenza.
Nel trasferimento di titoli azionari, l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2022, primo comma, cod. civ. (c.d. transfert) non costituisce condizione di perfezionamento dell'acquisto o di produzione dell'effetto reale traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio; quest'ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalità (salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalità previste dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745), è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo, per il cui trasferimento non è quindi necessaria la redazione del c.d. fissato bollato, imposta per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa, e non avente neppure una funzione surrogatoria o complementare rispetto all'esecuzione del transfert, ma solo di ulteriore documentazione di una cessione meramente consensuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17088 del 24/06/2008