Società - di capitali - società cooperative - capitale sociale - quote ed azioni - trasferibilità – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6865 del 17/06/1995
Autorizzazione degli amministratori - Necessità - Cessione non autorizzata di azioni - Efficacia relativa dell'atto - Fattispecie in tema di cessione non autorizzata di azioni nominative.
L'art. 2523, primo comma, cod. civ., secondo cui, con riferimento alle società cooperative, "le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori", è volto ad impedire che alla cooperativa siano imposti mutamenti non graditi delle persone dei soci. Pertanto la mancanza dell'autorizzazione degli amministratori determina un'efficacia solo relativa dell'atto di disposizione, che è valido ed efficace rispetto ai soggetti diversi dalla cooperativa. (Nella specie - relativa a fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 207, di modifica della disciplina relativa alle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito o all'esercizio dell'assicurazione - il creditore del socio di una banca popolare aveva pignorato azioni nominative precedentemente dallo stesso socio cedute a un terzo mediante girata per atto pubblico, senza che fosse intervenuta l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione della banca. La S.C., sulla base dell'esposto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la opposizione di terzo all'esecuzione proposta dal cessionario delle azioni, rilevando anche che non poteva darsi diretto rilievo - per l'intempestività della relativa deduzione - all'art. 2531 cod. civ. che inibisce azioni esecutive sulle quote e sulle azioni di socio di cooperativa).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6865 del 17/06/1995