Società per azioni Organi sociali - Irregolarità di amministratori e sindaci Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27663 del 20/12/2011
Società per azioni Organi sociali - Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al Tribunale - Amministratore giudiziari Spese sostenute nel corso dell'amministrazione giudiziaria - Incombenza sulla società - Le spese sostenute dalla società nel corso dell'amministrazione giudiziaria, disposta dal giudice ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., non possono gravare sui ricorrenti, sia se si tratti del compenso dell'amministratore giudiziario, sia se relative alla gestione ordinaria, o straordinaria, necessaria per eliminare le gravi irregolarità riscontrate, in quanto è la società che si giova dell'attività di tale ausiliario del giudice. (Nella specie, l'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale, era stato revocato dalla corte di appello in sede di reclamo).Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27663 del 20/12/2011
Civile - Società per azioni Organi sociali - Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al Tribunale - Amministratore giudiziari
Spese sostenute nel corso dell'amministrazione giudiziaria - Incombenza sulla società - Le spese sostenute dalla società nel corso dell'amministrazione giudiziaria, disposta dal giudice ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., non possono gravare sui ricorrenti, sia se si tratti del compenso dell'amministratore giudiziario, sia se relative alla gestione ordinaria, o straordinaria, necessaria per eliminare le gravi irregolarità riscontrate, in quanto è la società che si giova dell'attività di tale ausiliario del giudice. (Nella specie, l'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale, era stato revocato dalla corte di appello in sede di reclamo).Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27663 del 20/12/2011
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27663 del 20/12/2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unico motivo di ricorso, la Ponteg s.r.l. lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese di amministrazione giudiziaria. Osserva, in primo luogo, che si tratta di spese sostenute nell'esclusivo interesse della Slia s.p.a.. che non possono gravare sui soci ricorrenti. Si duole, inoltre, della genericità dell'espressione adoperata dalla Corte capitolina, che non chiarisce quali ulteriori esborsi, al di fuori del compenso liquidato dal Presidente del Tribunale all'amministratore giudiziario, essa dovrebbe sostenere e deduce che, proprio a causa
dell'indeterminatezza della condanna, le controparti hanno posto a suo carico tutte le spese sostenute dalla società nel periodo in cui è stata sottoposta all'A.G. Sostiene, infine, di aver versato, per tale titolo, in esecuzione dell'ordinanza impugnata, la somma di Euro 50.000 e chiede che gli amministratori ed i sindaci della Slia siano condannati a rimborsargliela.
2) Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si precisano.
2.1) Va premesso che questo collegio ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento emesso ai sensi dell'alt 2409 c.c. nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto la statuizione relativa alla condanna alle spese (fra molte, Cass. nn. 1571/09, 6805/07, 6365/01).
2.2) Ciò precisato, non v'è dubbio che la Corte territoriale abbia errato nel porre a carico della Ponteg le non meglio specificate "spese di amministrazione giudiziaria": costituisce, infatti, principio consolidato che il pagamento del compenso liquidato - con decreto del Presidente del Tribunale ex artt. 103 e 92 disp. att. c.c. - in favore dell'amministratore giudiziario va posto a carico della società, che si giova dell'attività di tale ausiliario del giudice, e non di coloro che hanno presentato il ricorso ex art. 2409 c.c. accolto (Cass. nn. 28232/08, 4034/03, 12180/97); a maggior ragione, non possono gravare sui ricorrenti le spese sostenute dalla società nel corso dell'amministrazione giudiziaria, sia che si tratti di spese ordinarie di gestione, sia che si tratti di spese straordinarie, ritenute necessarie dall'A.G. per eliminare le gravi irregolarità riscontrate dal Tribunale.
2.3) Non può invece trovare accoglimento la pretesa della Ponteg di ottenere dagli amministratori e sindaci della società il rimborso delle somme asseritamente versate per il titolo in esame, in esecuzione del provvedimento impugnato: a parte il rilievo che non v'è prova dell'avvenuto pagamento, l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto a tale pretesa, ed eventualmente obbligato alla restituzione, è infatti la Slia s.p.a..
2.4) Va da ultimo precisato che l'intervenuto fallimento della società, dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma dell'8.7.011, non ha determinato il venir meno dell'interesse all'impugnazione della Ponteg, la quale, ove abbia effettivamente già dato esecuzione al capo della decisione censurato, potrà richiedere alla fallita la ripetizione delle somme illegittimamente sborsate proponendo domanda di ammissione al passivo.
2.5) Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito ed, in accoglimento del ricorso, cassare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di amministrazione giudiziaria.
Considerato che il ricorso per cassazione doveva essere necessariamente proposto dalla Ponteg nei confronti di tutti gli amministratori e sindaci della Slia s.p.a., sue controparti nel procedimento ex art. 2409 c.c., le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, elimina la condanna della ricorrente al Pagamento de,le spese di amministrazione giudiziaria; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di iegittimità.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011